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R.D. 20/07/1890 n. 7088

Regio Decreto del 23/08/1890 n. 7088

Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890 n. 6991.

Preambolo

Umberto I; Per grazia di Dio e per volontà della Nazione; Re d'Italia;

- In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall'articolo 16 della legge 20 luglio 1890 n. 6991 (serie 3ª), di coordinare, udito il consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861 n. 132, e 23 giugno 1874 n. 2000 (serie 2ª), relative ai pesi ed alle misure;

-Viste le indicate leggi;

-Sentito il consiglio di Stato;

-Sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Pesi e misure legali I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti: Per le misure lineari: Il metro internazionale . Per le misure di superficie: Il metro quadrato. Per le misure di solidità: Il metro cubo. Per i pesi: Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale. (il grammo come unità di peso citato nel presente articolo è attualmente il chilogrammo internazionale in virtù dell'art.1, legge. 13.12.1928 n. 2886.) Per le misure di capacità: Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

CAPO I - Disposizioni generali.

Art.icolo 2 - Unità di misura specifiche Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni: Per le misure agrarie: L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato. Per la misura del legno: Lo stero, equivalente al metro cubo.

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 3 - Multipli e summultipli I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.

Art.icolo 4 - Pesi e misure materiali I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi. E' pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

Art.icolo 5 - Campione prototipo nazionale Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura. Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi. I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

Art.icolo 6 - Uffici metrici Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

Art.icolo 7 - Uffici metrici: sede Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali . Su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima. I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari. (il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, R.D. 27.10.1927 n. 2127)

Articolo 8 – Campione Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

Art.icolo 9 - Pesi e misure: denominazione Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, se- condo la tabella A unita alla presente legge.

Art.icolo 10 - Prevalenza del sistema legale Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

Art.icolo 11 - Convenzione di qualità Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

CAPO II - Della verificazione dei pesi e delle misure

Articolo 12 - Pesi e misure: verificazioni I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art.icolo 13 - Pesi e misure nuovi Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici o, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE. (Il presente comma è stato aggiunto dal- l'art. 1, L. 29.07.1991 n. 236, (G.U. 03.08.1991 n. 181)

Articolo 14 - Pesi e misure esteri I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge .

Art.icolo 15 - Verificazione: esecuzione La verificazione prescritta dagli articoli precedenti sarà eseguita mediante il pagamento, per ogni peso o misura e per ogni misuratore del gas, e per ogni manometro, dei diritti indicati dall'unita tabella B . Gli anzidetti diritti e quelli stabiliti dall'articolo 20 saranno soddisfatti dagli utenti col mezzo di marche da bollo da apporsi ai certificati degli uffici di verificazione e in conformità delle categorie stabilite nello stato degli utenti. (il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.L. 10.06.1994 n. 357.)

Articolo 16 - Verificazione: obbligo Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento. Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili. (il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, L. 25.03.1997 n. 77. Il presente articolo è stato abrogato dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000.)

Articolo 17 - Verificazione: luogo e notifica La verificazione si fa in ogni tempo nelle sedi degli uffici di verificazione, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento nei comuni che contino non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla giunta provinciale amministrativa. La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione d'affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni ove essa avrà luogo. La verificazione periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano. I comuni nei quali dovrà stabilirsi un ufficio temporaneo per la verificazione periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative. (Il presente articolo è stato abrogato dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000.)

Articolo 18 - Stato degli utenti La giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni comune per categoria in ordine alfabetico, con la indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. (il presente articolo è stato abrogato dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000)

Articolo 19 - Stato degli utenti :pubblicazione Lo stato degli utenti indicato all'articolo precedente, sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni all'albo pretorio in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio. Contro lo stato pubblicato è ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla giunta comunale e quindi al prefetto, il quale provvederà in via definitiva. I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificazione. Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo. Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificazione periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso. Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune, dovranno sottoporre alla verificazione periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio. (il presente articolo è stato abrogato dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000).

Art.icolo 20 - Verificazione:pagamento Ogni utente pagherà all'atto della verificazione un diritto fisso, secondo le seguenti categorie: 1° Uffici pubblici, non governativi, e utenti di pesi fissi £. 30 2° Fabbricanti o negozianti all'ingrosso £. 25 3° Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita supe riore ai 18 mila abitanti £. 10 4° Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita dai 3,000 ai 18,000 abitanti £. 7.50 5° Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi £. 3 6° Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lun ghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti £. 4 7°Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3,000 ai 18,000 abitanti £. 2 8°Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi £. 1 9°Merciai ambulanti od esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure £. 0.50 10°Coloro che non esercitando alcun commercio, sono, per l'articolo 16, tenuti alla verificazione, e quelli che domandano spontaneamente la verificazione £. 1 Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877 n. 4021, serie 3ª, il diritto di verificazione sarà diminuito di un quarto. I diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da pesare e da misurare, dei misuratori del gas e dei manometri, sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge. I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato. (Il presente articolo è stato abrogato prima dall'art. 8, D.L. 10.06.1994 n. 357 e poi dall'art 11 D.M. 28.03.2000, n.182 a decorrere dal 03.08.2000.)

 

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